Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli eventuali oneri della presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione alle corrispondenti unità previsionali di base iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2007-2009.